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La scelta – i documenti

Gli ultimi periodi sono stati abbastanza convulsi, tra problemi lavorativi e personali, e non sono riuscito a scrivere molto sul blog, mi dispiace. Nonostante questo, mi continuano ad arrivare richieste nella trattazione di temi importanti, che spesso, se decontestualizzati, vanno bene per tutto il mondo dell’edilizia e non solo per quello delle impermeabilizzazioni.

Quello che tratto in questo articolo riguarda la scelta dei materiali; non si tratta di una disamina di una tecnologia piuttosto che di un’altra, sapete benissimo che io non mi lego a prodotti o marche, ma di come arrivare alla consapevolezza che effettivamente il materiale scelto (o i materiali scelti) sia quello perfetto per le nostre esigenze.

Infatti la cosa più difficile da fare è sempre scegliere. In qualsiasi cosa facciamo dobbiamo porci delle domande che porteranno conseguentemente a risposte che ci permetteranno di fare scelte.

COME FACCIAMO LE SCELTE

Spesso se non siamo preparati chiamiamo l’amico, il collega; più raramente chiediamo a qualcuno con cui abbiamo avuto a che fare in passato ma che riteniamo competente; se si tratta di lavoro, prima cerchiamo tra le nostre amicizie su Facebook o, se siamo veramente professionali, su LinkedIn e poniamo il quesito sperando che ci diano una risposta seria, professionale ma soprattutto gratuita.

Insomma, il problema della scelta è un labirinto di Cnosso dentro il quale dobbiamo orientarci ed evitare di incontrare il minotauro. Per questo siamo sempre più propensi ad affidarci ai blog (anche voi lo state facendo in questo momento) di influencer (non il sottoscritto che ha solo 15 lettori) che riteniamo… o meglio che altri ritengono essere il più tosto che ci sia nel settore.

Non importa che età ha (e di questo ve ne rendo merito) ma non importa neanche quale sia il suo curriculum, i suoi studi, le sue attività; l’importante è che abbia almeno 5 stelle nelle recensioni, perché noi oramai viviamo di recensioni e il nostro giudizio critico è affidato agli altri.

Eppure esiste un altro modo per scegliere: studiare!

Lo so, avete ragione, non è possibile studiare ogni cosa, sapere tutto e saperlo subito! Eppure è fondamentale, soprattutto se di quelle scelte sarete poi i responsabili.

Se restringiamo il campo ai soliti progettisti o applicatori o imprese, chiederemo a chi siamo sicuri che la materia la conosca: il rappresentante! (oggi vengono chiamati anche tecnici commerciali o in altri coloriti modi ma sempre venditori sono). Nulla di male, chi vi scrive l’ha fatto per svariati anni. Eppure il rappresentante ha dei fortissimi limiti: gli ordini aziendali ed il proprio listino.

Quando decidiamo di fare un lavoro dobbiamo documentarci e studiare

Quando decidiamo di fare un lavoro dobbiamo documentarci e studiare ciò che ci viene messo a disposizione per poterlo eseguire: in primis, è vero, chiamiamo i rappresentanti di una determinata tecnologia e facciamoci consigliare i prodotti idonei (se non li conosciamo già) e facciamoci dare la documentazione a riguardo; secondo, prendiamo la documentazione e la studiamo attentamente, cercando di trovare il prodotto, o i prodotti, che meglio si integrano nella struttura che stiamo costruendo e che meglio si adattano agli sforzi che dovranno sopportare. Tutto questo perché finalmente si possa avere un lavoro a regola d’arte.

Ah, dimenticavo: leggete anche i blog di quelli veramente competenti (ci sono, basta cercarli) e imparate da questi; se poi dovete contattarli, ricordatevi che per loro questo è il lavoro, quindi evitate di chiedere consigli gratuiti, soprattutto se poi voi ci guadagnate su quel consiglio.

Ok, abbiamo capito quale potrebbe essere la procedura decisionale: non il vil denaro ma le caratteristiche tecniche del prodotto!

I DOCUMENTI NECESSARI

A questo punto dove troviamo i dati necessari per capire quale sia questo benedetto prodotto: beh, i produttori sono obbligati a creare tre documenti che devono mettervi a disposizione: DEVONO! Alcuni verranno consegnati su richiesta, altri devono assolutamente seguire il prodotto.

LA SCHEDA TECNICA (o ST detta anche Technical Sheet – TS)

LA SCHEDA DI SICUREZZA (Safety Data Sheet … questa volta l’acronimo inglese ed italiano è lo stesso)

LA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DdP detta anche Declaration of Performance – DoP)

Si tratta di tre documenti che sono obbligatori per legge; non una norma volontaria (volgarmente detta UNI) ma in forza di Decreti Legge, Leggi, o Decreti Legislativi e che nascono per rispondere a direttive o regolamenti europei che si sono modificati nel tempo.

LA SCHEDA TECNICA

Si tratta di un documento che potremmo trovare diviso in due parti, una sul prodotto in veste di etichetta ed una cartacea; le aziende produttrici sono solite mettere in etichetta i dati necessari e di creare delle schede cartacee più complete; la normativa di riferimento su questo documento è il “Codice al Consumo” – D.Lgs. 206/2005 e ss.mm.

Questa scheda deve contenere i dati fondamentali del prodotto, tra cui il nome del produttore (o rivenditore), la sua sede ed il contatto tecnico per chiedere le informazioni necessarie; allo stesso tempo deve contenere tutte le prescrizioni per la posa corretta del prodotto e l’etichettatura di pericolo.

Quindi se trovate una scheda tecnica che non prevede le istruzioni di posa, diffidate o del prodotto o dell’azienda che lo vende.

La cosa particolare che troviamo spesso in queste schede è la dicitura finale identificata come “Note legali”: i dati forniti in questa scheda sono forniti in base all’esperienza … bla bla bla… e nessuno garanzia è data!

Se da una parte siamo d’accordo (ne ho già scritto svariate volte), perché il produttore non può essere responsabile di come l’acquirente lo usa – per intenderci se compriamo un sacco di cemento e lo tiriamo in testa ad una persona, il produttore nulla c’entra – dall’altro non è vero! La normativa prevede chiaramente che il produttore debba spiegare le metodologie d’uso in particolare “… istruzioni, precauzione e destinazione d’uso ove utili ai fini della fruizione e sicurezza del prodotto.” Mi sembra che sia molto chiara, il produttore mi deve dire come utilizzare il suo prodotto … e chi altri potrebbe dirmelo?

La questione che si pone non è tanto sulle istruzioni, che i produttori più seri o avveduti danno, ma circa l’incompatibilità con altri materiali o applicazioni. Sappiamo benissimo che ci sono prodotti che vengono proposti per qualsiasi tipo di applicazione, anche senza che questa abbia un senso… poi, con la dicitura finale della scheda tecnica, il produttore si lava le mani pilatamente.

LA SCHEDA DI SICUREZZA

Si tratta del più antico documento obbligatorio in Europa; nasce con la Direttiva 27/06/1967 n° 548, recepita con D. Lgs. 52/97 (sì, ci abbiamo messo solo trent’anni a recepirla, mi ricordo il momento in cui avvenne); questa Direttiva è stata poi modificata nel tempo con la DIR. 99/45/CE, poi il REG. 1272/2009/UE e con il REG. 453/2010/UE. In particolare vi consiglio di leggere l’articolo 14 nel quale viene spiegata nel dettaglio la scheda di sicurezza.

Si tratta di un documento fornito per la sicurezza degli operatori: vi sono compresi la composizione chimica del prodotto (salvo non sia provata la necessità di difesa di proprietà intellettuale), le frasi di rischio e sicurezza (le R e le S), le informazioni di primo soccorso, di stoccaggio, cosa fare in caso di diffusione nell’ambiente e tante altre utilissime informazioni.

Quelle che maggiormente ci interessano sono le informazioni riguardanti la composizione chimica ed i valori fisici (peso specifico, etc.). Da questi dati possiamo assolutamente valutare l’adeguatezza del prodotto e la corrispondenza della Scheda Tecnica alla realtà.

Inoltre nella SDS troviamo anche i riferimenti del centro antiveleni nei quali reperire tutte le informazioni in caso di ingestione del prodotto. Per questo motivo, questa scheda deve sempre seguire il malato in caso d’intervento al pronto soccorso, e quindi essere presente in cantiere.

Piccola nota per i responsabili della Sicurezza di Cantiere: io non ho mai visto un cantiere con una raccolta delle SDS, a mio parere è un’ovvia mancanza di quanto richiesto per la salvaguardia della salute sul posto di lavoro: questa contiene tutte le informazioni per valutare non solo la qualità del prodotto (analisi indiretta sui dati) ma anche la pericolosità degli stessi e per quale motivo sono pericolosi. Non affidiamoci solo alle etichette dei prodotti perché i sacchi, secchi e confezioni varie sono troppo spesso danneggiate.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Recentemente introdotta con il D. Lgs. 106/2017, a recepimento del REG 305/2017/UE che sostituisce la vecchia direttiva sui materiali da costruzione che aveva introdotto il marchio CE.

In particolare, per quanto ci riguarda, possiamo riassumerla in due punti cardine:

  1. vi è responsabilità del produttore sulla rispondenza del prodotto ai dati scritti e
  2. bisogna dare una descrizione in base alla “caratteristiche essenziali del prodotto”.

Il primo punto ci dichiara che se il prodotto non corrisponde al DoP allora chi deve pagare è il produttore (ma chi lo deve dimostrare è chi promuove la causa) perché il prodotto deve essere descritto, secondo punto, nelle sue caratteristiche essenziali nel documento.

Questo cosa vuol dire? Che il prodotto viene raccontato per punti essenziali (attenzione, solo quelli essenziali) e per numeri essenziali. Attenzione, questa parola, “essenziale”, è una ripetizione voluta; non si tratta di scrivere ciò che per noi è importante ma ciò che è il cuore del prodotto; spesso i dati che vogliamo dobbiamo cercarli da altri parti; inoltre non siamo noi a decidere ciò che è “essenziale” ma i produttori e non sempre c’è visione comune su questo.

Questo documento, unito agli altri due, deve dare un quadro esplicativo molto chiaro e capace di permetterci di capire a fondo il prodotto.

Ma quando ci sono dei problemi di compatibilità tra i dati? Beh, dobbiamo dare retta ai documenti in ordine inverso all’elenco qui proposto, quindi prima il DoP, poi la SDS e poi, per ultima, la ST.

Perché questo? Perché noi principalmente cerchiamo dati tecnici, che sono descritti nel DoP, e poi secondariamente quelli relativi alla sicurezza.

Il punto è che la Scheda Tecnica, il documento più usato nelle scelte, è quello nel quale è permesso raccontare balle! Non cose estreme ma le cosiddette “Verità Commerciali”, ossia il modo che hanno i venditori di imbonire l’acquirente perché acquisti il loro prodotto.

Alla fine di questo racconto quale insegnamento possiamo trarne?

Va bene rivolgersi alle conoscenze, va bene studiare su internet, va benissimo chiedere consiglio ai colleghi sui gruppi di Facebook, ma siamo noi e solo noi i responsabili delle nostre scelte, dobbiamo essere sicuri di quanto prescriviamo o proponiamo e l’unico modo è studiare; chi propone una tecnologia o un prodotto è responsabile per la scelta. Se ci viene proposta commercialmente, fate in modo che vi sia traccia scritta del consiglio, se vi viene imposta e la ritenete scorretta, ponete le vostre rimostranze per iscritto; in ogni caso, per la giurisprudenza il responsabile principale è sempre il posatore (indipendentemente da chi ha proposto il materiale o la tecnologia) ed in seconda battuta i professionisti. Quasi mai la committenza. Per questo motivo evitate che possano mettere bocca nelle vostre scelte; allo stesso tempo facciamo in modo che ognuno svolga il proprio compito senza che vi siano interferenze. In particolare mi rivolgo ai posatori o alle imprese: se scegliete, automaticamente progettate, state molto attenti a ciò che proponete e non abbiate paura di fare commenti scritti su quanto progettato; se non lo fate, automaticamente lo accettate e ve ne prendete la responsabilità.

Per concludere vi lascio con una riflessione: diffidate di quelli che “è il miglior prodotto del mondo” o “non ha mai fallito” … <<Cuiusvis hominis est errare: nullius nisi insipientis, in errore perseverare>> – Qualsiasi uomo può cadere in errore, solo l’insipiente persevera in essa. (Cicerone – Filippiche XII 2, 5)

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Ometti in canottiera con il cappello di carta di giornale

Avete mai letto le note legali di una scheda tecnica? Vi consiglio vivamente di farlo prima di utilizzare un qualsiasi prodotto. A dire il vero dovreste sempre leggere tutta la scheda tecnica, perché conoscere i dati di un prodotto è fondamentale affinché il lavoro venga eseguito o progettato correttamente.

oggi, però, vorrei soffermarmi sulla parte finale di quasi tutte le schede tecniche: le note legali.
Riporto di seguito una annotazione generica che si trova in tutte, o quasi, le schede dei prodotti impermeabilizzanti:

La ditta tal dei tali garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

Se la leggete accuratamente vedrete che è una semplice formula che vuole deviare ogni tipo di scarico di colpa improprio verso il produttore, o rivenditore, del materiale. Ci sta! Il produttore, o rivenditore, non può controllare tutto ciò che viene fatto e come viene usato esattamente il prodotto; può consigliarlo, può guidarlo ma, ovviamente, non può decidere in vece dell’utilizzatore.

Quindi la responsabilità è sempre del posatore. Se questi segue tutte le regole dettate dal produttore, o rivenditore, può stare tranquillo e dormire sereno.

Eppure c’è un’azienda che ha deciso di imputare al proprio cliente ogni tipo di responsabilità; anche sulla veridicità dei dati scritti in scheda tecnica. Si tratta di Sika e, per quanto mi è dato sapere, lo fa solo in Italia! Sapete perché? Lo spiega molto bene l’ing. Gorgati in uno dei suoi libri:

“Perché dunque agli impermeabilizzatori viene chiesto di più? Perché devono essere responsabili di errori di costruzione o progettazione (e produzione aggiungo io ndr) verificatisi al di fuori di ogni loro controllo? La risposta è semplice! L’impermeabilizzatore è sempre stato un ometto in canottiera, col secchio di bitume caldo nella mano sinistra e lo spazzolone nella destra, un cappello fatto con carta di cemento, completamente digiuno di qualsiasi nozione di sicurezza delle costruzioni o di diritto”

(“Dialogo dei massimi sistemi ovvero tutto quello che avreste voluto sapere sul tetto e non avete osato chiedere” – Romolo Gorgati – BE.MA. Editrice – 1983). Questo è l’impermeabilizzatore medio italiano! La descrizione calza a pennello. Ma se l’ing. Gorgati pubblicava questo libro all’inizio degli anni ’80, questo non giustifica che ancora oggi vi sia questa visione. Eppure gli stessi produttori, come vedremo tra poco, continuano a scherzare sulle loro teste e a cedere…. o meglio concedere, quasi fosse una benedizione, responsabilità ai poveri ometti in canottiera e cappello in carta di cemento.

Cosa scrive Sika nelle sue schede tecniche italiane:

I consigli tecnici relativi all’impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all’applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all’uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Difformità dall’originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.

Estratto della scheda tecnica del Sikalastic 152 edizione 13/06/2016

Analizziamo quanto c’è scritto frase per frase:

<<I consigli tecnici relativi all’impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all’applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita.>>

Ehhhh???????

Cioè, se un rappresentante di Sika (per rappresentante intendo una persona che abbia la capacità di rappresentarla giuridicamente parlando) mi scrive come usare un suo prodotto, questo non vale nulla?????????????????? COME NON VALE NULLA!!!!!!!!!!

Notate la NON sottile differenza con la dicitura che usano tutti! Qui si scaricano dalla responsabilità di aver risposto alle vostre domande! A questo punto chiunque usa un prodotto Sika si prende la totale responsabilità della scelta che ha fatto, indipendentemente da qualsiasi circolare, mail, lettera, raccomandata, perizia giurata che sia uscita da Sika.

<<Essi non dispensano l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all’uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali.>>

Nulla questio: il progettista e l’applicatore devono capire che la responsabilità della scelta è solo in capo a loro!!!

<<Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra.>>

Partiamo bene e finiamo malissimo: la scheda tecnica che ho letto, scaricata proprio ora (Giovedì 13/04/2017 alle ore 08:50 circa) non ha alcun valore perché non riporta l’apposito timbro e la controfirma (“Controfirmare: Porre su un documento, un decreto, un atto pubblico, un titolo di credito, la propria firma accanto a quella di altra persona, per convalida o controllo” – Treccani vocabolario on-line) apposti presso la sede di Sika dal personale delegato. Quindi devo andare nella sede di Sika (quale? In Italia o la sede del gruppo? Non è specificato), chiedere di un rappresentante delegato alla firma delle schede tecniche, farmi mostrare sia le proprie credenziali, sia la delega che deve essere autenticata da un notaio (non vorrei che fosse un falso… no si sa mai), farmi stampare l’ultima versione della Scheda stessa, e farla controfirmare da questa persona. Ok, ma l’altra firma, quella principale, chi la deve mettere? Un altro delegato a rappresentare l’azienda. Insomma un agente di Equitalia non sarebbe così tenace da arrivarci in fondo.

<<Difformità dall’originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Sika.>>

Teoricamente non ci sarebbero problemi su questa parte della nota se non fosse che è molto difficile arrivare ad avere una scheda tecnica valida vista la burocrazia esistente…. quindi “lasciate ogni speranza o voi ch’entrate”.

Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.

Questa è una perla! Notare che i le parti in maiuscolo vogliono rafforzare il fatto che normalmente non dovreste avere queste responsabilità! Ovvio che queste note sanno tanto di clausole vessatorie, neanche tanto nascoste! Il testo ci dice che chiunque compri il prodotto Sika deve fare una serie di analisi che confermino che i dati riportati sono veri! Quindi, se volete comprare uno o due sacchi di Ceralastic o di Sikalastic 1K dovrete spendere qualche migliaio di Euro per andare in un laboratorio autorizzato (non basta quello che vi fate in cantina) e far eseguire tutta una serie di test per garantirVI che la LORO scheda tecnica sia corretta.

Ah, questo vale per ogni tipo di lavoro che i loro agenti vi passano! (loro vi fanno il prezzo con il cliente, loro decidono cosa usare, voi lo pagate…. e zitti!!!) Questo vale, soprattutto, per il solo cliente Sika! Il consiglio, a questo punto, è quello di comprare il prodotto in rivendita in modo da addossare tutta la responsabilità sul rivenditore. Eh, già! Perché il rivenditore ha degli obblighi verso il proprio cliente che, normalmente, non cerca di scaricargli addosso! Quindi, cari rivenditori o applicatori, che comprate direttamente da Sika, sappiate che ogni qual volta usate, vendete, posate, traslocate, gestire, pallettizzate, progettate etc, con i prodotti Sika vi verrà addossata ogni singola responsabilità su quanto LORO hanno fatto con il prodotto in questione.

Ma Sika è così ovunque?

Sapete, io ho sempre ritenuto che fosse un’azienda al top a livello mondiale! Infatti ho scoperto che questa dicitura è presente solo sulle schede italiane (per quanto ho potuto leggere sul loro sito). Ad esempio negli USA le note legali sono completamente diverse:

la traduzione dovrebbe essere questa:

“prima dell’utilizzo di ogni prodotto Sika, l’utilizzatore DEVE SEMPRE leggere e seguire le avvertenze e le istruzioni contenute nei documenti del produttore che sono disponibili on-line su …….. o chiamando il dipartimento del servizio tecnico di Sika al….. Nessun contenuto in qualsiasi materiale Sika (si intende documento, immagino) solleva l’utilizzatore dall’obbligazione di leggere e seguire le avvertenze e le istruzioni per ogni prodotto Sika come esposto nella presente Scheda Tecnica, etichetta di prodotto e Scheda di sicurezza prima dell’uso del prodotto”

Estratto scheda tecnica Sikalastic 390 USA.

Beh, sembra che siano note legali normalissime….. e soprattutto ben poste in evidenza e non scritte in caratteri minuscoli!

Quindi cari clienti Sika (perché negli USA siete utilizzatori, in Italia clienti) sappiate che per questi signori, ma solo quelli italiani, siete solo degli “ometti in canottiera con il cappello di carta di cemento”.

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Come leggere la scheda tecnica delle membrane bituminose – Reazione al fuoco – UNI EN 13501-1

Questa è una normativa generale che parla della reazione al fuoco dei materiali edili dividendoli in categorie rispetto ai risultati ottenuti dai test.

Visto che i test riguardano molti materiali edili inserirò solo i risultati che si possono ottenere nelle normali guaine bituminose:

CLASSE F: Non si definisce alcun comportamento
CLASSE E: Con un’esposizione di 15 secondi l’ampiezza di propagazione della fiamma non DEVE ESSERE SUPERIORE a 150mm verticalmente nei 20 secondi che seguono l’applicazione.
CLASSE D: Come la Classe E ma con un’esposizione di 30 secondi e controllo nei 60 secondi successivi.

Cosa molto più interessante è capire come avviene la classificazione delle guaine cosi dette “antincendio”. Sentite parlare e leggete nelle schede tecniche una definizione che fino all’anno scorso era un mistero. B-ROOF

B-ROOF altro non è che un altro risultato di un test fatto per capirne la combustibilità. Ma questo termine, chiaramente non italiano, deriva dal fatto che è entrato prepotentemente sul mercato delle coperture il sistema fotovoltaico che, per sua natura, è un costante pericolo d’incendio ma con grande rischio per chi dovrà estinguerlo.

B-ROOF vuol dire che la guaina bituminosa è additivata con master antifiamma e che non è combustibile! Questo in soldoni! però è bene capire cosa vogliono dire le sigle che seguono la dicitura B-ROOF: T1, T2, T3, T4.

  • T1 – Germania, Spagna, Benelux – metodo del tizzone ardente
  • T2 – Paesi Scandinavi – metodo del tizzone ardente e del vento
  • T3 – Francia – Metodo del tizzone ardente, più vento, più fonte di calore esterna
  • T4 – Gran Bretagna – Metodo del tizzone ardente, pià vento, più fonte di calore esterna.

Queste classificazioni non sono alternative l’una all’altra, ma semplicemente ognuna riguarda un determinato paese. ovviamente l’Italia non ha una sua normativa ma, dal momento che i produttori italiani vendono in tutta Europa, usiamo quelle già esistenti… tutte! Per quale motivo, allora, si certificano tutti i tetti come B-ROOF T2? semplicemente perchè si guarda che i materiali componenti la stratigrafia del tetto abbiano le giuste certificazioni, mentre nelle altre viene certificata l’intera stratigrafia e una sola variazione di uno spessore ne fa decadere il certificato B-ROOF.

Parlando in termini pratici e seguendo le direttive dei VVFF si possono eseguire coperture, che saranno certificate, classificate F-ROOF con l’installazione di pannelli fotovoltaici di classe 1 o coperture B-ROOF con pannelli fotovoltaici di classe 2.

Quindi ogni volta che dobbiamo installare un tetto fotovoltaico, o farcelo installare, dobbiamo considerare che è possibile farlo con le guaine bituminose e che, queste, dovranno avere delle certificazioni relative ai pannelli che verranno montati: se di classe 2 (più economici e con maggior rischio d’incendio) saranno necessarie guaine B-ROOF, mentre se i pannelli saranno in classe 1 (più costosi e meno rischiosi) si potrà utilizzare una guaina adatta al tipo di copertura con con classificazione F-ROOF.

Altra questione è quale guaina segliere da mettere sotto i pannelli fotovoltaici. Secondo la Guida alle applicazioni innovative finalizzate all’integrazione architettonica del fotovoltaico emessa dal GSE una copertura fotovoltaica è integrata se ha le caratteristiche dell’elemento architettonico che sostituisce! quindi se sostituisce un elemento di copertura (tegole, lamiere, etc.) dovrà avere tutte le caratteristiche di una copertura discontinua e, quindi, impermeabile. In questo caso si potrà utilizzare una semplice guaina sottotegola; nel caso il sistema fotovoltaico non sia “integrato” allora si dovranno utilizzare guaine bituminose che possono stare a vista e quindi si potrà scegliere tra un monostrato o un pluristrato, ma non si potrà usare una guaina sottotegola.

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Come leggere la scheda tecnica delle membrane bituminose – i difetti visibili – UNI EN 1850-1

Una delle parti che non si guarda mai, in una scheda tecnica, è quella dei difetti visibili! Probabilmente viene poco guardata perchè si da per certo il fatto che il materiale che compriamo sia privo di difetti! Ovvio, altrimenti entreremmo in argomenti da codice civile detti “difetto da prodotto”; ma sapere come vengono determinati questi difetti e, quindi, sapere cosa riguardano o cosa non riguardano è importantissimo.

In primo luogo la norma definisce i difetti visibili quelli che potrebbero “influenzare il comportamento delle membrane bituminose”; importante vedere che in parte contraddice il titolo stesso della norma, o meglio, lo precisa: non si parla di tutti i difetti che possono vedersi, ma solo quelli che pregiudicano il suo comportamento in opera!

Le definizioni sono le seguenti:

  1. BOLLA: “Innalzamento della superficie, di contorno e dimensione non regolare, con una cavità all’interno di essa”
  2. ROTTURA: “Fessura per penetra la superficie esterna del materiale o il suo intero spessore. Il materiale bituminoso risulta completamente separato tra le pareti della fessura”
  3. BUCO: “Apertura attraverso la membrana che permette il passaggio dell’acqua.”
  4. PUNTI SCOPERTI: “Area priva di protezione minerale superiore a 100 mmq”

Come si può notare vi sono definizioni ben precise sui difetti. Come si nota mancano i grumi e le bugne in quanto sono difetti puramente estetici ma che non pregiudicano il materiale, come manca la DELAMINAZIONE: a questo punto penso che sia il caso di suggerire al comitato scientifico di inserirla in quanto sempre più, cambiando i polimeri o facendo mescole sempre più stravaganti, si trovano difetti da delaminazione.

Come si esegue la prova: si apre il rotolo ad una temperatura di 23° C e lo si visiona su entrambe le facce. Quindi il test è di tipo visivo! ovviamente non esistono macchine che possono controllare se un rotolo di guaina è integro, basta l’occhio vigile del certificatore. Ma attenzione, perchè tale test, che può sembrare innocuo e senza grosse pretese, come tutti gli altri test fa parte di un sistema che può, quindi, essere utilizzato come prova di un eventuale difetto da prodotto e, quindi, risarcimento del danno!

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Come leggere la scheda tecnica delle membrane bituminose

Comincio, con questo articolo, ad analizzare il mondo dei dati delle schede tecniche. In alcuni momenti saranno abbastanza monotoni ed incomprensibili; cercherò di dare il meglio di me per renderli fruibili a chiunque.
La serie di articoli si rivolge sia ai progettisti, sia agli impermeabilizzatori, sia ai clienti finali che potrebbero trovare spunti interessanti per poter valutare come e se le operazioni vengono eseguite bene e se i preventivi sono completi o no.

Cominciamo a parlare di impermeabilizzazioni con le sempiterne GUAINE BITUMINOSE, tanto bistrattate e malsfruttate ma sempre e comunque il miglior rapporto qualità-prezzo in campo di impermeabilizzazioni!

Non analizzerò il singolo prodotto o la destinazione d’uso, per ora, ma i dati derivanti dalle normative UNI EN … quelle che non si sa dove trovare!

Partiamo, quindi, con la norma UNI EN 13707:2013 – Membrane bituminose armate – Definizioni.

Innanzitutto la norma segnala che i dati, salvo diversa indicazione, sono gestiti dalle aziende produttrici, che hanno l’obbligo di fare costanti analisi sui materiali prodotti, ma anche di dare valori limite! Tali valori sono identificati con le sigle MLV (valore limite dato dal fabbricante, può essere minimo o massimo) e MDV (valore dichiarato dal fabbricante).

La norma chiarisce anche le definizioni di membrane bituminose dividendole in membrane fatte con bitume Elastomerico (ossia con l’aggiunte di sostanze termoplastiche) e con bitume Plastomerico (ossia con l’aggiunta di sostanze poliolefiniche o di copolimeri poliolefinici); non si parla di elastoplastomerico!!!! questa è una definizione puramente commerciale che non deve mai trarre in inganno!

La norma ci segnala anche quali siano le prove interne che devono essere fatte ed inserite in scheda tecnica; le sintetizzerò in una scheda che sarà traccia ed indice degli articoli successivi.

Prova sottostrato o strato intermedio strato superiore monostrato tetto giardino o con copertura pesante Norma di riferimento
Difetti visibili X X X X 1850
Dimensioni X X X X 1848 1849
Impermeabilità X X X X 1928
Prestazioni al fuoco esterno X X X   ENV 1187
Reazione al fuoco X X X X 13501
Impermeabilità dopo allungamento     X   13897
Resistenza alla pelatura     X   12316
Resistenza al taglio     X X 12317
Permeabilità al vapore acqueo         1931
Proprietà a trazione X X X X 12311
Resistenza all’urto     X X 12691
Resistenza al carico statico     X X 12730
Resistenza alla lacerazione X X X X 12310
Resistenza alla penetrazione delle radici       X 13948
Stabilità dimensionale   X X X 1107
Stabilità di forma in condizioni di variazioni cicliche di temperatura   X X   1108
Flessibilità a bassa temperatura X X X X 1109
Scorrimento a caldo X X X X 1110
Comportamento all’invecchiamento artificiale   X X   1296 1297
Adesione dei granuli   X X   12039

 

Altra caratteristica che può trovarsi nelle schede tecniche o è allegata come rapporto di prova è il valore di estrazione al vento! Molto importante in ogni zona geografica in quanto ci dice come si comporterà il manto bituminoso in caso di ventosità. La norma di riferimento è la 16002.

Queste sono le premesse, con i prossimi articoli passeremo ad analizzare le singole voci e capiremo come poterle utilizzare nella progettazione e nella realizzazione delle coperture.

Da leggere sullo stesso argomento:

Destinazione d’uso e marcatura CE delle membrana bituminose
La flessibilità a freddo
I difetti visibili
Determinazione della lunghezza, larghezza e rettilineità
Spessore e Massa areica
Determinazione della tenuta all’acqua
Reazione al fuoco
UNI EN 13707 – Membrane flessibili per impermeabilizzazione