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La scelta – i documenti

Gli ultimi periodi sono stati abbastanza convulsi, tra problemi lavorativi e personali, e non sono riuscito a scrivere molto sul blog, mi dispiace. Nonostante questo, mi continuano ad arrivare richieste nella trattazione di temi importanti, che spesso, se decontestualizzati, vanno bene per tutto il mondo dell’edilizia e non solo per quello delle impermeabilizzazioni.

Quello che tratto in questo articolo riguarda la scelta dei materiali; non si tratta di una disamina di una tecnologia piuttosto che di un’altra, sapete benissimo che io non mi lego a prodotti o marche, ma di come arrivare alla consapevolezza che effettivamente il materiale scelto (o i materiali scelti) sia quello perfetto per le nostre esigenze.

Infatti la cosa più difficile da fare è sempre scegliere. In qualsiasi cosa facciamo dobbiamo porci delle domande che porteranno conseguentemente a risposte che ci permetteranno di fare scelte.

COME FACCIAMO LE SCELTE

Spesso se non siamo preparati chiamiamo l’amico, il collega; più raramente chiediamo a qualcuno con cui abbiamo avuto a che fare in passato ma che riteniamo competente; se si tratta di lavoro, prima cerchiamo tra le nostre amicizie su Facebook o, se siamo veramente professionali, su LinkedIn e poniamo il quesito sperando che ci diano una risposta seria, professionale ma soprattutto gratuita.

Insomma, il problema della scelta è un labirinto di Cnosso dentro il quale dobbiamo orientarci ed evitare di incontrare il minotauro. Per questo siamo sempre più propensi ad affidarci ai blog (anche voi lo state facendo in questo momento) di influencer (non il sottoscritto che ha solo 15 lettori) che riteniamo… o meglio che altri ritengono essere il più tosto che ci sia nel settore.

Non importa che età ha (e di questo ve ne rendo merito) ma non importa neanche quale sia il suo curriculum, i suoi studi, le sue attività; l’importante è che abbia almeno 5 stelle nelle recensioni, perché noi oramai viviamo di recensioni e il nostro giudizio critico è affidato agli altri.

Eppure esiste un altro modo per scegliere: studiare!

Lo so, avete ragione, non è possibile studiare ogni cosa, sapere tutto e saperlo subito! Eppure è fondamentale, soprattutto se di quelle scelte sarete poi i responsabili.

Se restringiamo il campo ai soliti progettisti o applicatori o imprese, chiederemo a chi siamo sicuri che la materia la conosca: il rappresentante! (oggi vengono chiamati anche tecnici commerciali o in altri coloriti modi ma sempre venditori sono). Nulla di male, chi vi scrive l’ha fatto per svariati anni. Eppure il rappresentante ha dei fortissimi limiti: gli ordini aziendali ed il proprio listino.

Quando decidiamo di fare un lavoro dobbiamo documentarci e studiare

Quando decidiamo di fare un lavoro dobbiamo documentarci e studiare ciò che ci viene messo a disposizione per poterlo eseguire: in primis, è vero, chiamiamo i rappresentanti di una determinata tecnologia e facciamoci consigliare i prodotti idonei (se non li conosciamo già) e facciamoci dare la documentazione a riguardo; secondo, prendiamo la documentazione e la studiamo attentamente, cercando di trovare il prodotto, o i prodotti, che meglio si integrano nella struttura che stiamo costruendo e che meglio si adattano agli sforzi che dovranno sopportare. Tutto questo perché finalmente si possa avere un lavoro a regola d’arte.

Ah, dimenticavo: leggete anche i blog di quelli veramente competenti (ci sono, basta cercarli) e imparate da questi; se poi dovete contattarli, ricordatevi che per loro questo è il lavoro, quindi evitate di chiedere consigli gratuiti, soprattutto se poi voi ci guadagnate su quel consiglio.

Ok, abbiamo capito quale potrebbe essere la procedura decisionale: non il vil denaro ma le caratteristiche tecniche del prodotto!

I DOCUMENTI NECESSARI

A questo punto dove troviamo i dati necessari per capire quale sia questo benedetto prodotto: beh, i produttori sono obbligati a creare tre documenti che devono mettervi a disposizione: DEVONO! Alcuni verranno consegnati su richiesta, altri devono assolutamente seguire il prodotto.

LA SCHEDA TECNICA (o ST detta anche Technical Sheet – TS)

LA SCHEDA DI SICUREZZA (Safety Data Sheet … questa volta l’acronimo inglese ed italiano è lo stesso)

LA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DdP detta anche Declaration of Performance – DoP)

Si tratta di tre documenti che sono obbligatori per legge; non una norma volontaria (volgarmente detta UNI) ma in forza di Decreti Legge, Leggi, o Decreti Legislativi e che nascono per rispondere a direttive o regolamenti europei che si sono modificati nel tempo.

LA SCHEDA TECNICA

Si tratta di un documento che potremmo trovare diviso in due parti, una sul prodotto in veste di etichetta ed una cartacea; le aziende produttrici sono solite mettere in etichetta i dati necessari e di creare delle schede cartacee più complete; la normativa di riferimento su questo documento è il “Codice al Consumo” – D.Lgs. 206/2005 e ss.mm.

Questa scheda deve contenere i dati fondamentali del prodotto, tra cui il nome del produttore (o rivenditore), la sua sede ed il contatto tecnico per chiedere le informazioni necessarie; allo stesso tempo deve contenere tutte le prescrizioni per la posa corretta del prodotto e l’etichettatura di pericolo.

Quindi se trovate una scheda tecnica che non prevede le istruzioni di posa, diffidate o del prodotto o dell’azienda che lo vende.

La cosa particolare che troviamo spesso in queste schede è la dicitura finale identificata come “Note legali”: i dati forniti in questa scheda sono forniti in base all’esperienza … bla bla bla… e nessuno garanzia è data!

Se da una parte siamo d’accordo (ne ho già scritto svariate volte), perché il produttore non può essere responsabile di come l’acquirente lo usa – per intenderci se compriamo un sacco di cemento e lo tiriamo in testa ad una persona, il produttore nulla c’entra – dall’altro non è vero! La normativa prevede chiaramente che il produttore debba spiegare le metodologie d’uso in particolare “… istruzioni, precauzione e destinazione d’uso ove utili ai fini della fruizione e sicurezza del prodotto.” Mi sembra che sia molto chiara, il produttore mi deve dire come utilizzare il suo prodotto … e chi altri potrebbe dirmelo?

La questione che si pone non è tanto sulle istruzioni, che i produttori più seri o avveduti danno, ma circa l’incompatibilità con altri materiali o applicazioni. Sappiamo benissimo che ci sono prodotti che vengono proposti per qualsiasi tipo di applicazione, anche senza che questa abbia un senso… poi, con la dicitura finale della scheda tecnica, il produttore si lava le mani pilatamente.

LA SCHEDA DI SICUREZZA

Si tratta del più antico documento obbligatorio in Europa; nasce con la Direttiva 27/06/1967 n° 548, recepita con D. Lgs. 52/97 (sì, ci abbiamo messo solo trent’anni a recepirla, mi ricordo il momento in cui avvenne); questa Direttiva è stata poi modificata nel tempo con la DIR. 99/45/CE, poi il REG. 1272/2009/UE e con il REG. 453/2010/UE. In particolare vi consiglio di leggere l’articolo 14 nel quale viene spiegata nel dettaglio la scheda di sicurezza.

Si tratta di un documento fornito per la sicurezza degli operatori: vi sono compresi la composizione chimica del prodotto (salvo non sia provata la necessità di difesa di proprietà intellettuale), le frasi di rischio e sicurezza (le R e le S), le informazioni di primo soccorso, di stoccaggio, cosa fare in caso di diffusione nell’ambiente e tante altre utilissime informazioni.

Quelle che maggiormente ci interessano sono le informazioni riguardanti la composizione chimica ed i valori fisici (peso specifico, etc.). Da questi dati possiamo assolutamente valutare l’adeguatezza del prodotto e la corrispondenza della Scheda Tecnica alla realtà.

Inoltre nella SDS troviamo anche i riferimenti del centro antiveleni nei quali reperire tutte le informazioni in caso di ingestione del prodotto. Per questo motivo, questa scheda deve sempre seguire il malato in caso d’intervento al pronto soccorso, e quindi essere presente in cantiere.

Piccola nota per i responsabili della Sicurezza di Cantiere: io non ho mai visto un cantiere con una raccolta delle SDS, a mio parere è un’ovvia mancanza di quanto richiesto per la salvaguardia della salute sul posto di lavoro: questa contiene tutte le informazioni per valutare non solo la qualità del prodotto (analisi indiretta sui dati) ma anche la pericolosità degli stessi e per quale motivo sono pericolosi. Non affidiamoci solo alle etichette dei prodotti perché i sacchi, secchi e confezioni varie sono troppo spesso danneggiate.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Recentemente introdotta con il D. Lgs. 106/2017, a recepimento del REG 305/2017/UE che sostituisce la vecchia direttiva sui materiali da costruzione che aveva introdotto il marchio CE.

In particolare, per quanto ci riguarda, possiamo riassumerla in due punti cardine:

  1. vi è responsabilità del produttore sulla rispondenza del prodotto ai dati scritti e
  2. bisogna dare una descrizione in base alla “caratteristiche essenziali del prodotto”.

Il primo punto ci dichiara che se il prodotto non corrisponde al DoP allora chi deve pagare è il produttore (ma chi lo deve dimostrare è chi promuove la causa) perché il prodotto deve essere descritto, secondo punto, nelle sue caratteristiche essenziali nel documento.

Questo cosa vuol dire? Che il prodotto viene raccontato per punti essenziali (attenzione, solo quelli essenziali) e per numeri essenziali. Attenzione, questa parola, “essenziale”, è una ripetizione voluta; non si tratta di scrivere ciò che per noi è importante ma ciò che è il cuore del prodotto; spesso i dati che vogliamo dobbiamo cercarli da altri parti; inoltre non siamo noi a decidere ciò che è “essenziale” ma i produttori e non sempre c’è visione comune su questo.

Questo documento, unito agli altri due, deve dare un quadro esplicativo molto chiaro e capace di permetterci di capire a fondo il prodotto.

Ma quando ci sono dei problemi di compatibilità tra i dati? Beh, dobbiamo dare retta ai documenti in ordine inverso all’elenco qui proposto, quindi prima il DoP, poi la SDS e poi, per ultima, la ST.

Perché questo? Perché noi principalmente cerchiamo dati tecnici, che sono descritti nel DoP, e poi secondariamente quelli relativi alla sicurezza.

Il punto è che la Scheda Tecnica, il documento più usato nelle scelte, è quello nel quale è permesso raccontare balle! Non cose estreme ma le cosiddette “Verità Commerciali”, ossia il modo che hanno i venditori di imbonire l’acquirente perché acquisti il loro prodotto.

Alla fine di questo racconto quale insegnamento possiamo trarne?

Va bene rivolgersi alle conoscenze, va bene studiare su internet, va benissimo chiedere consiglio ai colleghi sui gruppi di Facebook, ma siamo noi e solo noi i responsabili delle nostre scelte, dobbiamo essere sicuri di quanto prescriviamo o proponiamo e l’unico modo è studiare; chi propone una tecnologia o un prodotto è responsabile per la scelta. Se ci viene proposta commercialmente, fate in modo che vi sia traccia scritta del consiglio, se vi viene imposta e la ritenete scorretta, ponete le vostre rimostranze per iscritto; in ogni caso, per la giurisprudenza il responsabile principale è sempre il posatore (indipendentemente da chi ha proposto il materiale o la tecnologia) ed in seconda battuta i professionisti. Quasi mai la committenza. Per questo motivo evitate che possano mettere bocca nelle vostre scelte; allo stesso tempo facciamo in modo che ognuno svolga il proprio compito senza che vi siano interferenze. In particolare mi rivolgo ai posatori o alle imprese: se scegliete, automaticamente progettate, state molto attenti a ciò che proponete e non abbiate paura di fare commenti scritti su quanto progettato; se non lo fate, automaticamente lo accettate e ve ne prendete la responsabilità.

Per concludere vi lascio con una riflessione: diffidate di quelli che “è il miglior prodotto del mondo” o “non ha mai fallito” … <<Cuiusvis hominis est errare: nullius nisi insipientis, in errore perseverare>> – Qualsiasi uomo può cadere in errore, solo l’insipiente persevera in essa. (Cicerone – Filippiche XII 2, 5)